Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sanzioni).

      1. Dopo l'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:

      «Art. 13-bis. - (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli da 8 a 13, oltre alle sanzioni specificamente previste dalla presente legge, nonché a quelle determinate dalle regioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, i soggetti competenti per il controllo di cui all'articolo 21 provvedono al ritiro del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore».